§ 46.4.1a - Legge 4 marzo 1958, n. 175.
Modifica dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:04/03/1958
Numero:175


Sommario
Art. unico.      L'art. 30 del decreta legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente


§ 46.4.1a - Legge 4 marzo 1958, n. 175.

Modifica dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538.

(G.U. 22 marzo 1958, n. 71).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 30 del decreta legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di L. 900".

     Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge è abrogata.