§ 46.4.7 - D.P.R. 2 maggio 1953, n. 604.
Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - di un ruolo transitorio per il personale di ruolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:02/05/1953
Numero:604


Sommario
Art. 1.      Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, il ruolo transitorio per il personale [...]
Art. 2.      Il ruolo transitorio è quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto
Art. 3.      Il personale sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue
Art. 4.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, provvederà al trasferimento nel ruolo transitorio del personale compreso nell'elenco indicato nell'art. 1
Art. 5.      Ai soli fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza previste per i membri del Corpo [...]
Art. 6.      Al personale iscritto nel ruolo transitorio sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle [...]
Art. 7.      Il personale operaio permanente (salariato), già addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo [...]


§ 46.4.7 - D.P.R. 2 maggio 1953, n. 604.

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - di un ruolo transitorio per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

(G.U. 27 agosto 1953, n. 195)

 

 

     Art. 1.

     Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, il ruolo transitorio per il personale subalterno di ruolo, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.

 

          Art. 2.

     Il ruolo transitorio è quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il personale sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:

     il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato;

     il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

     All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.

     Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, provvederà al trasferimento nel ruolo transitorio del personale compreso nell'elenco indicato nell'art. 1.

 

          Art. 5.

     Ai soli fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza previste per i membri del Corpo forestale dello Stato dall'art. 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il sorvegliante capo è equiparato al sottufficiale del Corpo forestale dello Stato e il sorvegliante di 1ª classe, il sorvegliante di 2ª classe e il sorvegliante di 3ª classe sono equiparati alle guardie scelte e alle guardie di detto Corpo.

 

          Art. 6.

     Al personale iscritto nel ruolo transitorio sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato e quelle contemplate nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

 

          Art. 7.

     Il personale operaio permanente (salariato), già addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, passa, a decorrere dal 1° gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio.

     A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

 

     Ruolo transitorio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - per il personale subalterno di ruolo, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

 

     (Allegato omesso)