§ 46.3.144 - D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 83.
Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:06/02/2004
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Compiti del Centro sportivo carabinieri
Art. 2.  Riconoscimento e affiliazione
Art. 3.  Reclutamento
Art. 4.  Bando di concorso
Art. 5.  Commissione esaminatrice
Art. 6.  Trasferimento
Art. 7.  Invarianza degli oneri


§ 46.3.144 - D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 83. [1]

Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 31 marzo 2004, n. 76)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, recante regolamento disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;

Visto l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modifi-cazioni, che autorizza il personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale a non presenziare alle attivita' di servizio, secondo determinate modalita';

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Compiti del Centro sportivo carabinieri

1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: «Centro», cura il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica dell'Arma dei carabinieri e persegue l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

2. L'articolazione del Centro e l'impiego del personale sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 2. Riconoscimento e affiliazione

1. Il Centro e' rappresentato nel Comitato sportivo militare ed e' riconosciuto, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Il Centro ottiene l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.

 

     Art. 3. Reclutamento

1. Il reclutamento degli atleti del Centro ha luogo, annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, mediante pubblico concorso per titoli, nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri.

2. Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, debbono aver conseguito nell'anno precedente, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, sulla base dei parametri fissati nel bando di

concorso.

3. I vincitori sono ammessi ad uno specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita' da questi delegata.

4. Il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nel Centro qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

 

     Art. 4. Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

a) il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili;

c) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti;

d) la durata e le modalita' di svolgimento del corso di cui all'articolo 3, comma 3;

e) il numero complessivo dei posti messi a concorso;

f) ogni altra prescrizione o notizia utile.

2. Tra i titoli oggetto di valutazione debbono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali.

3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e ad ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto.

 

     Art. 5. Commissione esaminatrice

1. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, composta da:

a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

c) un funzionario del CONI, membro.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.

3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 1245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, centro di responsabilita' n. 3 - Segretariato generale.

 

     Art. 6. Trasferimento

1. I militari atleti in forza al Centro ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici.

2. I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita' all'attivita' del Centro sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.

3. Il personale non piu' idoneo all'attivita' del Centro puo' essere:

a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio:

1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto dell'Arma, qualora l'atleta abbia svolto attivita' agonistica per almeno 6 anni ovvero abbia conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o abbia vinto un titolo italiano assoluto;

2) in qualsiasi altro incarico, se idoneo ai servizi d'istituto, previa frequenza di un corso di aggiornamento;

b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

 

     Art. 7. Invarianza degli oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.