Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 27/12/1988 |
Numero: | 557 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e [...] |
Art. 2. 1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal [...] |
Art. 3. 1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 46.3.111 - Legge 27 dicembre 1988, n. 557. [1]
Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.
(G.U. 3 gennaio 1989, n. 2)
1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio
1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.
1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del