§ 46.3.111 - Legge 27 dicembre 1988, n. 557.
Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:27/12/1988
Numero:557


Sommario
Art. 1.      1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e [...]
Art. 2.      1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal [...]
Art. 3.      1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.3.111 - Legge 27 dicembre 1988, n. 557. [1]

Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.

(G.U. 3 gennaio 1989, n. 2)

 

 

     Art. 1.

     1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 2.

     1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

 

          Art. 3.

     1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.