Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 29/07/1975 |
Numero: | 392 |
Sommario |
Art. 1. I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario [...] |
Art. 2. Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, si [...] |
§ 46.3.83 - Legge 29 luglio 1975, n. 392. [1]
Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 23 agosto 1975, n. 224)
I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, sono promossi - mediante la formazione di appositi quadri suppletivi - al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1975, 1° gennaio 1976 e 1° gennaio 1977.
Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.
La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della
Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.
Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri (capitolo 4501).
[1] Abrogata dall'art. 2268 del