§ 46.3.74 - Legge 29 ottobre 1971, n. 881.
Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:29/10/1971
Numero:881


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° ottobre 1971 cessa per i militari indicati nell'art. 1 la somministrazione di tabacchi e fiammiferi di cui alle tabelle relative alla composizione [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 41.956 milioni per l'anno finanziario [...]


§ 46.3.74 - Legge 29 ottobre 1971, n. 881. [1]

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali.

(G.U. 3 novembre 1971, n. 278)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 750.

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° ottobre 1971 cessa per i militari indicati nell'art. 1 la somministrazione di tabacchi e fiammiferi di cui alle tabelle relative alla composizione della razione viveri in natura, allegate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 41.956 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     1) militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

 

a) con meno di 15 mesi di servizio:

 

 

soldato, comune di 2ª classe, aviere

L.

500

caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto

L.

550

caporale maggiore, sottocapo, primo aviere

L.

600

b) con più di 15 mesi di servizio:

 

 

soldati, comune di 2ª classe, aviere

L.

550

caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto

L.

600

caporale maggiore, sottocapo, primo aviere

L.

650

 

     2) militari e graduati di truppa a ferme speciali o raffermati:

 

dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio

L.

750

dal quarto al dodicesimo mese di servizio

L.

1.100

dal tredicesimo al quarantesimo mese di servizio

L.

1.700

dal quarantunesimo al sessantesimo mese di servizio

L.

2.000

dal sessantunesimo all'ottanquattresimo mese di servizio

L.

2.200

dall'ottantacinquesimo mese di servizio in poi

L.

2.400

Nota. Gli importi di cui alla lettera b) del punto 1) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il quindicesimo mese di servizio, ai sensi dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.