§ 46.3.68 - Legge 9 luglio 1967, n. 564.
Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:09/07/1967
Numero:564


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue
Art. 2.      Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella A allegata alla presente legge
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in milioni 400, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 46.3.68 - Legge 9 luglio 1967, n. 564. [1]

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 27 luglio 1967, n. 187)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

 

marescialli d'alloggio maggiori

3.200

marescialli d'alloggio capi

3.450

marescialli d'alloggio ordinari

3.450

brigadieri e vicebrigadieri

9.300

appuntati

9.450

carabinieri scelti e carabinieri

41.237

allievi carabinieri

3.151

Totale

73.238

 

     Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unità come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.

 

          Art. 2.

     Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

     All'assorbimento delle eccedenze organiche nel grado di maresciallo capo derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della legge 3 novembre 1963, numero 1543, si farà luogo utilizzando, fino all'esaurimento del soprannumero, le unità in aumento stabilite annualmente per il grado stesso dalla tabella A allegata alla presente legge.

     In corrispondenza, le deficienze organiche nel grado di maresciallo ordinario, derivanti dall'applicazione del predetto art. 13 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, saranno progressivamente ripianate mediante promozioni dei brigadieri da conferire nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico dei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo cumulativamente considerati.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in milioni 400, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella. [2]


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Tabella abrogata dall' art. 2 della L. 11 febbraio 1970, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 1970.