§ 46.3.60 - Legge 3 dicembre 1962, n. 1699 .
Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:03/12/1962
Numero:1699


Sommario
Art. unico.  [2]


§ 46.3.60 - Legge 3 dicembre 1962, n. 1699 [1].

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329)

 

 

     Art. unico. [2]

     Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

     I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. La presente legge non si applica all'Arma dei carabinieri per effetto dell’art. 33 del D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 297/2000.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 26 ottobre 1971, n. 916.