Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 03/12/1962 |
Numero: | 1699 |
Sommario |
Art. unico. [2] |
§ 46.3.60 - Legge 3 dicembre 1962, n. 1699 [1].
Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.
(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329)
Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza.
I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della