Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 20/04/2022 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359 |
Art. 2. Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria |
§ 46.9.212 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 69.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».
(G.U. 17 giugno 2022, n. 140)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del
Visto il
Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;
Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;
b) all'articolo 11, comma 1:
1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»;
c) all'articolo 13, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;
3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»;
d) all'articolo 14, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;
3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;
e) all'articolo 15, comma 1:
1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;
2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;
f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;
g) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16 bis. (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:
scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 µs;
durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s;
scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalità automatica;
grilletto: protetto da ponticello;
sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;
capacità: almeno due coppie di elettrodi;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura. »;
h) all'articolo 20, comma 1:
1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;
2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»;
3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»;
i) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;
lunghezza totale: non superiore a 165 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»;
l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per i reparti speciali e per i reparti specializzati»;
m) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».
Art. 2. Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1567