§ 46.9.212 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 69.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:20/04/2022
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359
Art. 2.  Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria


§ 46.9.212 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 69.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

(G.U. 17 giugno 2022, n. 140)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

     Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;

     Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;

     Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;

     b) all'articolo 11, comma 1:

     1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»;

     c) all'articolo 13, comma 1:

     1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»;

     2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;

     3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»;

     d) all'articolo 14, comma 1:

     1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;»;

     2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;

     3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

     e) all'articolo 15, comma 1:

     1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;

     2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

     f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;

     g) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

     «Art. 16 bis. (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:

     scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 µs;

     durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s;

     scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalità automatica;

     grilletto: protetto da ponticello;

     sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;

     capacità: almeno due coppie di elettrodi;

     sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura. »;

     h) all'articolo 20, comma 1:

     1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;

     2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»;

     3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»;

     i) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21 (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

     calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;

     chiusura: stabile o metastabile o a massa;

     ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;

     alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

     capacità: non inferiore a 5 cartucce;

     sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

     mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;

     lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;

     lunghezza totale: non superiore a 165 cm;

     peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»;

     l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per i reparti speciali e per i reparti specializzati»;

     m) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».

 

     Art. 2. Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, è abrogato.

     2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1567