§ 34.2.97 - D.M. 7 giugno 2022, n. 98.
Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:07/06/2022
Numero:98


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 34.2.97 - D.M. 7 giugno 2022, n. 98.

Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

(G.U. 21 luglio 2022, n. 169)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     e

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

 

     Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e, in particolare, il comma 5-ter, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità di impiego di guardie giurate a bordo di navi battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

     Visti il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     Visto il Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»;

     Ritenuta l'esigenza di apportare alcune integrazioni al decreto del Ministro dell'interno n. 139 del 2019, al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle prescritte attività formative delle guardie giurate da impiegare nei servizi antipirateria, in vista della cessazione del regime transitorio, stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

     Ritenuta all'esito delle esperienze maturate nel periodo di prima applicazione, la necessità di introdurre, altresì, mirati adeguamenti della disciplina relativa dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 134-bis del T.U.L.P.S., di servizi antipirateria in forma occasionale da parte di imprese stabilite in altri Paesi dell'Unione europea;

     Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 4490 P- del 9 maggio 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139

     1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

     «a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione è rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza;

     a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009;»;

     b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis (Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea). - 1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 260-bis, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-bis, comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il porto delle armi da parte dello stesso personale.

     2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea d'arma da fuoco, l'impresa è tenuta a richiedere al Questore competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione all'introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S..

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.»;

     c) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono soppressi;

     d) all'allegato B, la «Dichiarazione di conformità» e la «Scheda allegata alla dichiarazione di conformità» sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2022  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1940

 

     Allegato

     (Omissis)