Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 02/08/2022 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 15.4.66 - D.Lgs. 2 agosto 2022, n. 113.
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.
(G.U. 8 agosto 2022, n. 184)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 4-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La Banca d'Italia è l'autorità competente a effettuare:
a) la notifica nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del
b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del
2-ter. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
2-quater. La Consob è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all'articolo 5, sono le autorità competenti ad adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.»;
d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Essa riceve inoltre la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del
e) al comma 4, dopo le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono inserite le seguenti: «nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La Consob è responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM:
a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del
b) le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 4, del
4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del
a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo è commercializzato prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, del
b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del
c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del
g) al comma 5, sono eliminate le parole «, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti» e dopo le parole «ricevere tale notifica» sono inserite le seguenti: «limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del
2. All'articolo 190, comma 2-bis, del
a) alla lettera a), le parole «e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, 14 e 14-bis»;
b) alla lettera b) dopo la parola «14» sono aggiunte le seguenti: «, 15 e 15-bis».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.