Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 03/08/2022 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 15.3.238 - D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 131.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(G.U. 2 settembre 2022, n. 205)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Dopo l'articolo 4-septies.1 del
«Art. 4 septies.2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del
2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema di cui all'articolo 2, numero 1) del
b) "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 2) del
c) "cedente": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 3) del
d) "promotore": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 5) del
e) "investitore istituzionale": un investitore di cui all'articolo 2, numero 12) del
f) "prestatore originario": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 20) del
g) "impresa di assicurazione": il soggetto di cui alla lettera u) dell'articolo 1, comma 1, del
h) "impresa di riassicurazione": il soggetto di cui alla lettera cc) dell'articolo 1, comma 1, del
i) "ente pensionistico aziendale o professionale": un fondo pensione che risulti iscritto all'albo tenuto dalla COVIP e che rientri tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del
3. Ai fini del comma 1, fermi restando i compiti attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) dal
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del
4. Ai fini del comma 1, l'IVASS è l'autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del
5. Ai fini del comma 1, la COVIP è l'autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del
6. Ai fini del comma 1, la CONSOB è l'autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 3 del
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del
c) vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27 del
d) autorizzare il verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del
7. Nei confronti dei cedenti, dei prestatori originari, dei promotori e delle SSPE, anche quando siano soggetti non vigilati, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del
8. Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5 lettera b), se i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non sono tutti soggetti vigilati, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e d'indagine previsti dal comma 7 per il tramite dei soggetti vigilati. A questi fini, i soggetti non vigilati trasmettono le informazioni necessarie a quelli vigilati, che li inviano alla propria Autorità di vigilanza. Resta ferma la facoltà per la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.
9. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonchè del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP possono emanare disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Nel rispetto della reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di disciplinare i casi in cui ai sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera b), per la medesima operazione di cartolarizzazione siano coinvolte più autorità di vigilanza. Le citate autorità collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della
2. Dopo l'articolo 190-bis.1 del
«Art. 190 bis.2 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del
a) nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del
b) nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 paragrafo 1 del
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del
4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».
3. All'articolo 194-quater, comma 1, del
4. All'articolo 194-septies, comma 1, del
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.