§ 5.5.159 - L.R. 8 aprile 2022, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:08/04/2022
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
Art. 2.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.5.159 - L.R. 8 aprile 2022, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

(B.U. 12 aprile 2022, n. 47)

 

Art. 1. Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21

“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. All’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica è soppressa la parola: “annuale”;

b) nel comma 1 l’espressione: “Con cadenza annuale e” è soppressa;

c) nei commi 1 e 2 la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.

2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21

“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.