Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 08/04/2022 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 |
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.5.159 - L.R. 8 aprile 2022, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".
(B.U. 12 aprile 2022, n. 47)
Art. 1. Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della
“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. All’articolo 3 della
a) nella rubrica è soppressa la parola: “annuale”;
b) nel comma 1 l’espressione: “Con cadenza annuale e” è soppressa;
c) nei commi 1 e 2 la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
2. Agli articoli 4 e 6 della
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della
“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della
“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.