Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 01/03/2022 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Patrocinio dell’Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2009. |
Art. 2. Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 30/2009. |
Art. 3. Norma finanziaria |
§ 5.4.307 - L.R. 1 marzo 2022, n. 6.
Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009.
(B.U. 11 marzo 2022, n. 15)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario specificare che l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per l’esercizio di funzioni amministrative di supporto alla Regione si possa avvalere, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell’Avvocatura regionale;
2. Si rende necessario specificare che l’ARPAT, qualora non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, possa utilizzare, previa intesa con l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale effettuate dall’ESTAR ai sensi dell’articolo 101, della
Approva la presente legge
Art. 1. Patrocinio dell’Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 20 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 2 giugno 2009, n.30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è aggiunto il seguente:
“5 bis. L’ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla
Art. 2. Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 33 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della
“4 bis. Previa intesa con l’l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all’articolo 101, comma 1, lettera e), della
Art. 3. Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.