§ 3.6.37 - L.R. 22 giugno 2022, n. 21.
Disposizioni per la promozione dell’attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 sport e tempo libero
Data:22/06/2022
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Promozione dell’attività fisica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2015
Art. 2.  Norma finanziaria


§ 3.6.37 - L.R. 22 giugno 2022, n. 21.

Disposizioni per la promozione dell’attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015.

(B.U. 6 luglio 2022, n. 32)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e i bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73 evidenza come l’azione della Regione Toscana sia da tempo orientata: “alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva e dell’attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali in quanto aiuta a costruire relazioni significative, favorisce il rispetto delle regole e alimenta il senso di comunità e di appartenenza.”;

2. La medesima programmazione sanitaria ricorda inoltre come: “la partecipazione all’attività fisica non si concretizza tuttavia solo attraverso lo sport o l’attività organizzata, ma è influenzata dagli ambienti costruiti, naturali e sociali in cui vivono le persone.”;

3. L’obiettivo che la Regione si è posta è pertanto quello di perseguire un sistema di sostegno ai corretti stili di vita e, fra questi, alla pratica motoria, sviluppando contestualmente azioni di prevenzione per chi presenta una condizione di fragilità;

4. In quest’ottica, con il presente intervento normativo, tenuto conto dell’impegno

profuso negli anni dalla Regione nello sviluppo dell’attività fisica adattata (AFA) quale programma a carattere non sanitario rientrante tra le azioni di sanità d'iniziativa, attualmente rivolto alle persone adulte e anziane in condizione di salute fragile, si mira a rendere ancora più incisiva la promozione dell’attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici, indirizzati a tutte le fasce di età ed ai diversi ambiti di riferimento, finalizzati a migliorare o mantenere il benessere psico-fisico, le prestazioni fisiche, lo stato di salute e a favorire la socializzazione, da realizzarsi anche attraverso la revisione ed implementazione periodica dei protocolli di esercizio per l’AFA oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili, clinicamente controllate e stabilizzate;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Promozione dell’attività fisica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2015

1. La rubrica dell’articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è sostituita dalla seguente: “Promozione dell’attività fisica”.

2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l’attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all’ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del piano regionale per la prevenzione, come approvato in conformità al piano nazionale della prevenzione, e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l’obiettivo di ampliare e diffondere l’offerta di attività fisica, tenendo conto dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:

“2 bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d’iniziativa e nella promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti anche mediante l’attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l’attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

5. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:

“2 ter. Per le azioni di cui al comma 2 bis, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso.”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.