§ 2.10.66 - L.R. 13 ottobre 2022, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) in materia di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/10/2022
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 (Classificazione e denominazione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.10.66 - L.R. 13 ottobre 2022, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) in materia di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

(B.U. 17 ottobre 2022, n. 47)

 

Art. 1. Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta.

1. L'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) è così sostituito:

"Art. 15 (Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.

3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

4. Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.

5. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".

6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporta il conseguente passaggio della struttura recettiva da "campeggio" a "villaggio turistico" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 (Classificazione e denominazione.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è così sostituita:

"c) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15;";

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente

"c-bis) da 1 a 4 stelle per i marina resort di cui al comma 3 dell'articolo 15;".

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).