§ 5.5.94 - L.R. 21 luglio 2022, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:21/07/2022
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 17.
Art. 2.  Modifica all'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione di urgenza.


§ 5.5.94 - L.R. 21 luglio 2022, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti).

(B.U. 21 luglio 2022, n. 29 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti), dopo le parole "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022".

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

1. Al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), le parole "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.