Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 16/02/2022 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 20/2002) |
§ 3.3.29 - L.R. 16 febbraio 2022, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)'
(B.U. 18 febbraio 2022, n. 7 suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'Art. 2
(Funzioni di comuni, province, Città metropolitana e Regione)
1. I comuni:
a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;
b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Città metropolitana, di cui al comma 2, e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;
c) possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell'attività di contenimento ed eradicazione;
d) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità sanitaria competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal
2. Le province e la Città metropolitana:
a) attuano gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Programma regionale di cui al comma 3, unitamente e in collaborazione con gli altri enti locali, approvando i piani di contenimento ed eradicazione entro il termine indicato. Organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province e la Città metropolitana stessa sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4. Qualora le province e la Città metropolitana non adempiano all'obbligo di attuare il Programma regionale di contenimento ed eradicazione della nutria nel termine perentorio previsto dal Programma stesso, l'Assessore competente assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della
b) istituiscono il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;
c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.
3. La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al comma 4.
4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del
5. L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'articolo 19 della
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Metodologie di eradicazione)
1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:
a) armi comuni da sparo;
b) gassificazione controllata;
c) sterilizzazione controllata;
d) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;
e) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;
f) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.
2. L'eventuale applicazione di metodi di sterilizzazione può essere attuata al di fuori del Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nell'ambito di un attento schema sperimentale che identifichi un'idonea area di studio e si basi su uno schema di attività e un disegno di campionamento che permettano un'analisi statistica dei risultati conseguiti.
3. Le province, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base per l'abilitazione dei partecipanti, autorizzano all'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, gli incaricati delle ditte di pest control, i cacciatori, i proprietari, i conduttori ed i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, coadiuvanti e dipendenti abilitati ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della
4. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.';
c) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
'Art. 3 bis. (Metodologie di smaltimento)
1. Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di dieci capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento, con le modalità previste dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3. Il sotterramento avviene in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alle carcasse e ha ad oggetto nutrie non sospettate di essere affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali secondo quanto previsto dal
2. Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di valorizzazione della pelliccia o di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l'opera prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del
3. In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità all'articolo 2, comma 4.
4. Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.';
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Monitoraggio delle popolazioni)
1. Le province e la Città metropolitana, con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, effettuano il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio e trasmettono, alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti comprensivi di eventuali risultati delle analisi effettuate e dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, curano l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.';
e) l'articolo 5 è abrogato;
f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dalle attività di cui agli articoli 2 e 3, previste per l'anno 2022 e 2023 in 500.000,00 euro annui, si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 16.01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.' .