§ 69.3.119 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:08/11/2021
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Modifiche al codice penale
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 4.  Trasmissione di dati statistici e di informazioni
Art. 5.  Punto di contatto operativo nazionale
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 69.3.119 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

(G.U. 29 novembre 2021, n. 284 - S.O. n. 40)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, numero 10;

     Vista la direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio;

     Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Agli effetti della legge penale si intende per:

     a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

     b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

     c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;

     d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

 

     Art. 2. Modifiche al codice penale

     1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 493-ter:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»;

     2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»;

     3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono sostituite dalle seguenti: «tali strumenti»;

     b) dopo l'articolo 493-ter è inserito il seguente:

     «493 quater. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sè o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

     In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonchè la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;

     c) all'articolo 640-ter, secondo comma, dopo le parole «se il fatto» sono aggiunte le seguenti: «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

     1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:

     «Art. 25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

     b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

     2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

     b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

     3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

 

     Art. 4. Trasmissione di dati statistici e di informazioni

     1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonchè al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati.

     2. Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonchè a comunicare l'operata designazione del punto di contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.

 

     Art. 5. Punto di contatto operativo nazionale

     1. Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto è individuato nella Sala operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.

     2. La Sala operativa internazionale di cui al comma 1 tratta con la massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e, in ogni caso, entro otto ore dal ricevimento della richiesta comunica all'autorità richiedente almeno il tempo presumibilmente necessario per fornire la risposta richiesta e le modalità in cui essa sarà resa oppure se alla richiesta non verrà dato corso.

     3. Al fine di garantire l'espletamento dell'attività di assistenza di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia da impiegare per le attività del punto di contatto operativo nazionale, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui al presente comma è adottato nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.