Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 25/11/2021 |
Numero: | 171 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 40.2.414 - L. 25 novembre 2021, n. 171.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
(G.U. 26 novembre 2021, n. 282)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 130
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pari a 700 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2021,».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «per gli usi civili» sono sostituite dalle seguenti: «per usi civili» e dopo le parole: «articolo 26, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»;
al comma 2, le parole: «oneri generali gas» sono sostituite dalle seguenti: «oneri generali di sistema per il settore del gas»;
alla rubrica, le parole: «nel settore gas» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore del gas».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: «tariffe elettriche» sono sostituite dalle seguenti: «tariffe per la fornitura di energia elettrica».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni). - 1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della
Art. 3-ter (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico). - 1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del
All'articolo 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 12 del
"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al
a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: "o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)" sono soppresse;
c) all'articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
All'articolo 5:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «, in termini di indebitamento netto e fabbisogno» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 1, lettera c), le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
al comma 1, lettera d), le parole: «destinata al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»;
al comma 1, lettera e), le parole: «decreto legislativo del 3 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 marzo» e le parole: «allo stesso Fondo, che sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso fondo, da versare».
All'allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti:
«8-bis. Articolo 16 del
8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi».