Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 18/03/2022 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. |
Art. 3. Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. |
Art. 5. Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24. |
Art. 12. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21. |
Art. 13. Norma finale. |
§ 4.3.146 - L.R. 18 marzo 2022, n. 2.
Disposizioni in materia di edilizia.
(G.U.R. 25 marzo 2022, n. 13 - S.O. n. 14)
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 1, della
a) alla lettera b), le parole "compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche" sono sostituite dalle parole "che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici";
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) la manutenzione ordinaria di strade poderali;";
c) la lettera l) è abrogata;
d) alla lettera m), le parole ", ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui" sono abrogate;
e) alla lettera p), le parole "e di nuova costruzione" sono abrogate;
f) la lettera s) è abrogata;
g) alla lettera aa), dopo la parola "rinnovabili" sono aggiunte le parole "purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici, ";
h) la lettera af) è sostituita dalla seguente: "af) collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc" [1].
2. All'articolo 3, comma 2, della
a) "la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) la manutenzione ordinaria di strade interpoderali;";
b) la lettera h) è abrogata;
c) alla lettera i), le parole "e di nuova costruzione" sono soppresse;
d) la lettera l) è abrogata;
e) la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all'interno della zona A di cui al
f) il comma 7 è abrogato.
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 1, della
a) alla lettera d), punto 1), dopo la parola "esistenti" sono aggiunte le seguenti parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" e dopo la parola "edilizie" sono aggiunte le parole "rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del
b) [alla lettera d), punto 4), dopo la parola "ammezzati" sono aggiunte le parole "esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge"] [2];
c) alla lettera d), punto 5), le parole da ". Per gli interventi da effettuare" fino alla fine del medesimo punto 5) sono soppresse;
d) alla lettera d), punto 6), dopo la parola "precedenti" sono aggiunte le parole ". Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 3. Modificazioni all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) al comma 1, dopo le parole "inizio attività" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 19 della
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
"7-bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.";
c) il comma 10 è abrogato.
Art. 4. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 5. Integrazioni all'articolo 22 della
1. All'articolo 22 della
"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della
Art. 6. Modifiche all'articolo 25 della
1. Il comma 3 dell'articolo 25 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 28 della
1. Il comma 3 dell'articolo 28 della
"3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della
Art. 8. Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.";
b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza." [3];
c) all'articolo 6 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.";
d) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
"f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 38 della
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della
Art. 10. Modifiche all'articolo 43 della
1. All'articolo 43, comma 1, lettera b), punto 1-bis, della
Art. 11. Modifiche all'articolo 3 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della
Art. 12. Abrogazione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
Art. 13. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2023, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[2] Lettera abrogata dall'art. 13 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2023, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.