§ 2.12.28 - L.R. 8 aprile 2022, n. 6.
Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:08/04/2022
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.
Art. 2.  Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908.
Art. 3.  Valorizzazione della ricorrenza.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.12.28 - L.R. 8 aprile 2022, n. 6.

Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.

(G.U.R. 15 aprile 2022, n. 17 - S.O. n. 18)

 

Art. 1. Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.

1. La Regione, al fine di non perdere la memoria storica di quanti perirono a causa del terremoto e del maremoto che colpirono la città di Messina nel 1908, istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, che sarà celebrata il 28 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 2. Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908.

1. In occasione della giornata della memoria la la Regione favorisce la promozione, mediante concessione del proprio patrocinio gratuito, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908 [1].

2. In occasione della giornata della memoria è promossa anche la rievocazione della storia di grande solidarietà internazionale che ha contraddistinto il soccorso ai superstiti nei giorni immediatamente successivi all'evento.

 

     Art. 3. Valorizzazione della ricorrenza.

1. Il Museo interdisciplinare regionale di Messina è autorizzato, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, a intraprendere le opportune iniziative al fine di una maggiore valorizzazione del ricordo del terremoto del 1908, in raccordo con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.