§ 5.3.25 - L.R. 28 dicembre 2021, n. 21.
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di misure urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:28/12/2021
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2021.
Art. 2.  Disciplina dei progetti finanziati.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 in materia di sanità.
Art. 4.  Modifiche alla tabella C allegata alla legge regionale n. 17 del 2021.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.3.25 - L.R. 28 dicembre 2021, n. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di misure urgenti.

(B.U. 30 dicembre 2021, n. 72)

 

Art. 1. Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2021.

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, il termine per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è prorogato al 31 dicembre 2022.

 

     Art. 2. Disciplina dei progetti finanziati.

1. I progetti finanziati con la legge regionale n. 17 del 2021 aventi come destinatari tutti i soggetti pubblici e privati, in quanto finalizzati a sostenere il comparto e contenere gli effetti del Covid-19, non sono soggetti e non necessitano del cofinanziamento da parte dell'organismo beneficiario.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 in materia di sanità.

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 le parole: "dalla somministrazione dei trattamenti chemioterapici" sono sostituite dalle seguenti parole: "da patologie di natura oncologica e da altre patologie che provocano alopecia".

 

     Art. 4. Modifiche alla tabella C allegata alla legge regionale n. 17 del 2021.

1. Nella tabella C (Contributi agli investimenti finanziati dal margine corrente) allegata alla legge regionale n. 17 del 2021, nell'intervento a favore dell'Unione italiana ciechi di Sassari le parole: "all'acquisto del macchinario di stampa Braillo 450 S2" sono sostituite dalle seguenti parole: "alla realizzazione di un progetto editoriale in Braille".

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).