Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.5 caccia |
Data: | 11/04/2022 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998 (Zone temporanee di ripopolamento e cattura) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura) |
Art. 3. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 1998 (Aziende faunistiche-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) |
Art. 4. Modifiche all'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 (Applicazione transitoria della legge regionale n. 23 del 1998) |
Art. 5. Modifiche all'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998 (Limitazioni nelle zone autogestite) |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 2.5.54 - L.R. 11 aprile 2022, n. 5.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione
(B.U. 12 aprile 2022, n. 17)
Art. 1. Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 27 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della
"4 bis. Gli obiettivi primari dei piani di gestione sono quelli di cui agli articoli 23 e 24.
4 ter. Nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura con basse densità di selvaggina nobile stanziale e di coniglio selvatico, sottospecie sarda (oryctolagus cuniculus huxleyi), nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause della rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, provenienti dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all'articolo 29 o dagli allevamenti previsti dall'articolo 30 con l'uso di metodiche che facilitino l'ambientamento ed il radicamento delle specie sul territorio.
4 quater. Ristabilite le densità ottimali di presenza del selvatico, ottenute anche mediante appositi piani di contenimento delle specie considerate nocive e con il miglioramento degli habitat riproduttivi, accertate con censimenti effettuati secondo le linee guida dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, la fruizione del patrimonio faunistico delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, oltre che a vantaggio delle attività scientifiche e culturali, può essere indirizzata alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 31 della
1. Il comma 4 dell'articolo 31 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 96 della
1. Nell'articolo 96, comma 2 bis, della
Art. 5. Modifiche all'articolo 97 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della
Art. 6. Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).