§ 2.5.54 - L.R. 11 aprile 2022, n. 5.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.5 caccia
Data:11/04/2022
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998 (Zone temporanee di ripopolamento e cattura)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura)
Art. 3.  Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 1998 (Aziende faunistiche-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
Art. 4.  Modifiche all'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 (Applicazione transitoria della legge regionale n. 23 del 1998)
Art. 5.  Modifiche all'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998 (Limitazioni nelle zone autogestite)
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 2.5.54 - L.R. 11 aprile 2022, n. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione

(B.U. 12 aprile 2022, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998 (Zone temporanee di ripopolamento e cattura)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è sostituito dal seguente: "2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non dedicati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. La durata delle zone interessate da piani di valorizzazione ambientale, ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata, programmati ai sensi dell'articolo 27, può essere stabilita in difformità, con provvedimento del medesimo Assessorato.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Gli obiettivi primari dei piani di gestione sono quelli di cui agli articoli 23 e 24.

4 ter. Nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura con basse densità di selvaggina nobile stanziale e di coniglio selvatico, sottospecie sarda (oryctolagus cuniculus huxleyi), nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause della rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, provenienti dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all'articolo 29 o dagli allevamenti previsti dall'articolo 30 con l'uso di metodiche che facilitino l'ambientamento ed il radicamento delle specie sul territorio.

4 quater. Ristabilite le densità ottimali di presenza del selvatico, ottenute anche mediante appositi piani di contenimento delle specie considerate nocive e con il miglioramento degli habitat riproduttivi, accertate con censimenti effettuati secondo le linee guida dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, la fruizione del patrimonio faunistico delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, oltre che a vantaggio delle attività scientifiche e culturali, può essere indirizzata alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 1998 (Aziende faunistiche-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 1998 è così modificato: "4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, e la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione. Nel caso in cui le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie siano confinanti con territorio demaniale o oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, al fine di evitare l'ingresso e la fuoriuscita degli animali, i terreni sono dotati di adeguate recinzioni.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 (Applicazione transitoria della legge regionale n. 23 del 1998)

1. Nell'articolo 96, comma 2 bis, della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978", sono aggiunte le seguenti ", quest'ultimo interamente destinato a spese di ripopolamento".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998 (Limitazioni nelle zone autogestite)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per incentivare la valorizzazione del patrimonio faunistico i concessionari di zone di caccia autogestita possono programmare e realizzare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali, pernice, lepre e specie al momento non presenti (conigli), secondo le direttive dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, utilizzando le quote che le medesime versano alla Regione secondo quanto previsto alla lettera d) dell'articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978.".

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).