Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.4 zootecnia |
Data: | 11/04/2022 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Aiuti alle associazioni degli allevatori |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.4.89 - L.R. 11 aprile 2022, n. 8.
Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)
(B.U. 12 aprile 2022, n. 17)
Art. 1. Aiuti alle associazioni degli allevatori
1. In continuità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della
a) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) aderente alla Associazione Italiana Allevatori (AIA) ad integrazione dei fondi statali erogati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le finalità di cui al
b) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione degli operatori zootecnici alle mostre del settore nella misura del 100 per cento delle spese da questi sostenute;
b bis) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per le spese sostenute per l'attuazione di programmi aggiuntivi di raccolta dati di interesse regionale funzionali alla selezione e al miglioramento del bestiame di cui alla lettera a) ed azioni di accompagnamento sulle razze locali a rischio di estinzione di cui all'articolo 30, comma 7, lettera e), del
2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
3. Restano di competenza dell'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze all'Agenzia AGRIS Sardegna, per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame svolte per le annualità pregresse.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 2.100.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante l'impiego delle risorse già iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sulla missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC06.1034.
3. [A decorrere dall'anno 2025, all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della