§ 6.2.31 - L.R. 27 dicembre 2021, n. 34.
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione
Data:27/12/2021
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione di urgenza.


§ 6.2.31 - L.R. 27 dicembre 2021, n. 34.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19)".

(B.U. 23 dicembre 2021, n. 51 - S.O. 28 dicembre 2021, n. 5)

 

Art. 1. Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13.

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 13/2020 è inserito il seguente:

"2-bis. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19, della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza.".

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.