Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 07/12/2021 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni finanziarie urgenti) |
Art. 2. (Ulteriori disposizioni urgenti) |
Art. 3. (Copertura finanziaria e allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.58 - L.R. 7 dicembre 2021, n. 21.
Misure finanziarie multisettoriali urgenti.
(B.U. 9 dicembre 2021, n. 49 - S.O. n. 41)
Art. 1. (Disposizioni finanziarie urgenti)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla allegata Tabella A relativa alle entrate regionali.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella C relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2. (Ulteriori disposizioni urgenti)
1. Al comma 2 dell'articolo 69 octies della
2. Per le finalità di cui all'articolo 69 octies della
3. Sono delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, a valere sulle assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programmi n. 1 (Industria PMI Artigianato) e n. 2 (Commercio reti distributive tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. L'Amministrazione regionale, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 18 della
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, per le finalità previste dall'articolo 18 della
7. L'Amministrazione regionale per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi di cui all'articolo 23 della
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2021:
a) alla Diocesi di Trieste per la riqualificazione del Museo diocesano;
b) al Seminario della Diocesi di Concordia-Pordenone per la progettazione e la realizzazione di sale polifunzionali.
9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 8 sono presentate al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità previste dal comma 8, lettera a), è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
11. Per le finalità previste dal comma 8, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
12. Al comma 2 dell'articolo 122 della
13. Al comma 66 dell'articolo 9 della
14. Al comma 20 dell'articolo 8 della
15. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 20, della
16. In relazione all'articolo 8, commi 19 e 20, della
17. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della
18. Con il decreto di concessione, le risorse di cui al comma 17 sono ripartite proporzionalmente tra le Aziende sanitarie cui sono state presentate istanze di contributo con spese ammissibili a rimborso per importi superiori all'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 1.248.065,57 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
20. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 17 previste in 1.248.065,57 euro per l'anno 2021, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 1.
21. Alla colonna denominata "assegnazione" della Tabella N, di cui all'articolo 10, comma 3, della
22. In relazione alle modifiche di cui al comma 21, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, della
23. Al comma 1 dell'articolo 3 della
24. Per la finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della
25. In applicazione dell'articolo 32, comma 4, della
26. Il mantenimento del vincolo è attestato dal beneficiario del contributo ovvero dal soggetto pubblico proprietario dell'impianto sportivo per la durata residua fino al raggiungimento del termine previsto dall'articolo 32 della
27. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concede i contributi ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale della Direzione cultura e sport 18 ottobre 2021, n. 2666/CULT.
28. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, il beneficiario presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro i termini di inizio dei lavori previsti dal bando di cui al comma 25, il titolo giuridico attestante la disponibilità degli immobili di proprietà pubblica oggetto di finanziamento fino al termine previsto dal bando medesimo.
Art. 3. (Copertura finanziaria e allegato contabile di cui al
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2, trova copertura nelle riduzioni di spesa previste dalla medesima Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2, nonché negli incrementi di entrata previsti dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.