§ 55.3.141 - L. 1 luglio 2021, n. 101.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:01/07/2021
Numero:101


Sommario
Art. 1. 


§ 55.3.141 - L. 1 luglio 2021, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

(G.U. 6 luglio 2021, n. 160)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2021, N. 59

 

     All'articolo 1:

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «Piano di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1»;

     alla lettera c):

     ai punti 1 e 2, le parole: «Rinnovo flotte, bus» sono sostituite dalle seguenti: «Rinnovo delle flotte di bus»;

     al punto 3, le parole: «Rafforzamento delle linee regionali-linee regionali gestite da Regioni e Municipalità» sono sostituite dalle seguenti: «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali»;

     al punto 4, le parole: «Rinnovo del materiale rotabile » sono sostituite dalle seguenti: «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci»;

     al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite dalle seguenti: «Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)»;

     al punto 6, le parole: «ponti, viadotti e tunnel (ANAS)» sono sostituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale»;

     al punto 11, dopo le parole: «(Cold ironing)» sono inserite le seguenti: «, attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale»;

     al punto 12, dopo le parole: «delle strade» sono inserite le seguenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione»;

     al punto 13, le parole: «riqualificazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «riqualificazione dell'edilizia»;

     alla lettera d), punto 1, le parole: «sui siti» sono sostituite dalle seguenti: «su siti»;

     alla lettera e), punto 1, le parole: «Salute, ambiente e clima» sono sostituite dalle seguenti: «Salute, ambiente, biodiversità e clima»;

     alla lettera h):

     all'alinea, le parole: «dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2026» e le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari» con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari»;

     al punto 1, le parole: «settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» sono sostituite dalle seguenti: «settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo» e dopo le parole: «per l'anno 2026» sono aggiunte le seguenti: «. Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale nonchè di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento.

     2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate:

     a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

     b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;

     c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonchè di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.

     2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

     a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonchè al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;

     b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

     2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

     a) entità della popolazione residente;

     b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;

     c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;

     d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

     2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

     2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonchè degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

     a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

     b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

     c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

     d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

     e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;

     f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

     2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

     a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entità della popolazione residente nella regione nonchè dell'entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;

     b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonchè per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

     2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:

     a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

     b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo»;

     al comma 5, la parola: «Enea» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)»;

     al comma 6, le parole: «Piano di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari», le parole: «, nonchè di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.»;

     al comma 7, al primo periodo, la parola: «PNRR » è sostituita dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza » e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

     dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonchè per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero è operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

     7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.

     7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7»;

     al comma 8, le parole: «sono concessi» sono sostituite dalle seguenti: «è subordinata alla» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»;

     al comma 9, le parole: «in 3.055,53 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 3.005,53 milioni di euro».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis. (Misure di semplificazione per gli investimenti) - 1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

     a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

     b) l'affidamento dei relativi contratti;

     c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;

     d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;

     e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;

     f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

     2. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1.

     3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

     "144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146".

     4. All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021".

     5. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021";

     b) al quarto periodo, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "10 agosto"».

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» sono inserite le seguenti: «al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

     a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

     b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

     c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonchè a favorire l'inclusione sociale;

     d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

     e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico;

     f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina;

     g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

     h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

     1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonchè le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella disponibilità del CIPESS per la programmazione complessiva nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

     1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato»;

     alla rubrica, le parole: «Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «per l'anno nel 2029» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2029»;

     al secondo periodo, le parole: «per l'anno nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021»;

     al comma 2, le parole: «di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.667 milioni di euro per l'anno 2027, 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59».

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione»;

     al comma 2, lettera c), le parole: «mediante corrispondente mediante riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione».