Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 21/05/2021 |
Numero: | 71 |
§ 4.9.445 - L. 21 maggio 2021, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
(G.U. 22 maggio 2021, n. 121)
Art. 1
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1 bis. (Modifiche agli articoli 7 e 8 del
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;
b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.
Art. 1 ter. (Modifiche all'articolo 1 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione"».
All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».