Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 22/06/2021 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR |
Art. 2. Disposizioni urgenti per il settore ferroviario |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 45.1.986 - D.L. 22 giugno 2021, n. 89. [1]
Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.
(G.U. 22 giugno 2021, n. 147)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Considerato che la quota del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del programma «Next Generation EU» (NGEU) da ripartire tra i piani di sviluppo rurale (PSR) regionali ammonta ad euro 3.564.095.032, suddivisa in euro 1.714.991.710 per l'annualità 2021 ed euro 1.849.103.322 per l'annualità 2022;
Vista la proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 137532 del 23 marzo 2021, recante un piano di riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di euro 3.915.095.032, al lordo delle esigenze finanziarie per il Programma nazionale di sviluppo rurale e per il Programma della rete rurale nazionale;
Vista la comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 aprile 2021 (prot. n. 181481), indirizzata al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, oltre alle tabelle di riparto relative alla proposta di cui alla predetta nota in data 23 marzo 2021, è stata trasmessa una ulteriore proposta di ripartizione effettuata tenendo conto del successivo confronto tra le regioni e tra lo Stato e le regioni;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 aprile 2021 ha espresso, ai sensi dell'articolo 3 del
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 28 aprile 2021, ha confermato la mancata intesa già espressa nella seduta del 21 aprile 2021;
Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 giugno 2021, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre idonee misure di riequilibrio finanziario in favore di quei territori cui, per effetto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, sono state attribuite, per il biennio 2021-2022, minori risorse rispetto a quelle che sarebbero state assegnate sulla base dei criteri di riparto utilizzati per il periodo 2014-2020;
Ravvisata, pertanto, l'urgenza di adottare immediate misure di riequilibrio finanziario, al fine di consentire alle regioni di dare tempestivo avvio alle relative procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, senza un corrispondente incremento della quota di cofinanziamento nazionale, risulterebbero inefficaci rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre idonee misure al fine di permettere l'avvio immediato di interventi sulla rete ferroviaria nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR
1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonchè al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», per il periodo transitorio 2021-2022, viene destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i Programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
Art. 2. Disposizioni urgenti per il settore ferroviario
1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della