§ 4.3.92 - L.R. 28 aprile 2021, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:28/04/2021
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione [...]
Art. 2.  Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di [...]
Art. 3.  Disposizioni transitorie e attuative.
Art. 4.  Invarianza della spesa.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 4.3.92 - L.R. 28 aprile 2021, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

(B.U. 30 aprile 2021, n. 58)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è soppresso.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.

1. Il comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è soppresso.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e attuative.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.

2. I comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia adeguano alle disposizioni della presente legge i rispettivi regolamenti; in mancanza del predetto adeguamento prevalgono, comunque, le disposizioni recate dalla presente legge di modifica degli articoli 4 e 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

 

     Art. 4. Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.