Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 25/05/2021 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 3.3.50 - L.R. 25 maggio 2021, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
(B.U. 25 maggio 2021, n. 70)
Art. 1. Modifica all’articolo 34 della
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 34 della
“6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.
6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.”.
2. La rubrica dell’articolo 34 è così modificata: “Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati”.
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.