§ 2.10.64 - L.R. 21 giugno 2021, n. 13.
Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:21/06/2021
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017 (Denominazione delle strutture ricettive)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)
Art. 3.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2017 (Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva)
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.10.64 - L.R. 21 giugno 2021, n. 13.

Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017.

(B.U. 22 giugno 2021, n. 37)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017 (Denominazione delle strutture ricettive)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) dopo le parole: "boat&breakfast," sono aggiunte le parole: "albergo nautico diffuso,".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2017 (Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2017, dopo le parole "verso i clienti" è aggiunto il seguente periodo: ". Per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;".

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).