§ 2.10.62 - L.R. 21 giugno 2021, n. 11.
Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:21/06/2021
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 (Attività agrituristica)
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.10.62 - L.R. 21 giugno 2021, n. 11.

Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica.

(B.U. 22 giugno 2021, n. 37)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari da riservare alla sistemazione dei minori al seguito o anche a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto il seguente:

"7 ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 (Attività agrituristica)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è aggiunta la seguente:

"f bis) l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.".

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).