§ 2.6.73 - L.R. 21 giugno 2021, n. 14.
Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:21/06/2021
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Abrogazioni
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 2.6.73 - L.R. 21 giugno 2021, n. 14.

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive modificazioni.

(B.U. 22 giugno 2021, n. 37)

 

Art. 1. Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura.

2. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere tecnico di tipo consultivo nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta sia richiesto dagli organi della Regione;

b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte dirette allo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura in Sardegna, sia nelle acque interne che in quelle marittime oppure suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e il ripristino del patrimonio ittico isolano.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il direttore pro tempore del servizio competente in materia di pesca e acquacoltura dell'amministrazione regionale con funzioni di vice presidente;

c) quattro componenti scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca, acquacoltura e di attività ad essa connesse, di cui uno esperto in discipline giuridiche afferenti all'economia del mare;

d) sei componenti designati rispettivamente dagli assessorati regionali competenti in materia di

industria, artigianato e commercio, ambiente, programmazione e bilancio, lavoro, enti locali;

e) due componenti in rappresentanza delle direzioni marittime della Sardegna;

f) un componente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

g) un rappresentante per ciascuno dei sindacati dei lavoratori addetti alla pesca;

h) due componenti in rappresentanza sia degli artigiani che degli industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;

i) due componenti in rappresentanza degli armatori della pesca;

l) tre componenti in rappresentanza dei consorzi e delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e tre componenti in rappresentanza dei consorzi e delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna;

m) due componenti in rappresentanza delle aziende di piscicoltura e molluschicoltura;

n) un componente in rappresentanza delle aziende di pesca di corallo rosso;

o) un componente in rappresentanza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

4. I componenti di cui alle lettere dalla g) alla n) sono scelti su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche. Nei casi di un numero di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche superiore ai componenti previsti dalla presente legge, la proposta di cui al comma 3 tiene conto della loro rappresentatività.

5. Il Comitato è convocato dal presidente del Comitato, ogni qualvolta questi ritenga che ne sussista l'esigenza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Su richiesta del presidente del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, a scopo consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare o rappresentanti della Presidenza della Regione, degli assessorati e delle agenzie regionali che non siano già componenti di diritto del Comitato.

7. Il Comitato resta in carica cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.

8. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale designato dal presidente del Comitato.

9. Al fine di disciplinare il funzionamento e le modalità organizzative, il presidente del Comitato, alla prima riunione utile, propone in votazione un regolamento sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi ai sensi del comma 5.

10. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dal presente articolo a titolo gratuito e senza rimborso spese.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca);

b) il comma 1, dell'articolo 54, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991));

c) il comma 18, dell'articolo 8, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

d) la legge regionale 6 marzo 2020, n. 7 (Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca).

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).