Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 06/08/2021 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2014. |
Art. 2. Clausola d'invarianza finanziaria. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.1.315 - L.R. 6 agosto 2021, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).
(B.U. 12 agosto 2021, n. 32 - S.O. n. 1)
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
2. L'Allegato B di cui all'articolo 9, comma 3, della
3. Il comma 4 dell'articolo 9 della
"4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022 ed euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.".
Art. 2. Clausola d'invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di aggiornamento del finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, per il periodo di transizione 2021/2022, ai sensi del
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato
(Omissis)