§ 6.1.315 - L.R. 6 agosto 2021, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:06/08/2021
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2014.
Art. 2.  Clausola d'invarianza finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.315 - L.R. 6 agosto 2021, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).

(B.U. 12 agosto 2021, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2014.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) la cifra: "52.602.844,20" è sostituita dalla seguente cifra: "56.185.378,52".

2. L'Allegato B di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. 1/2014 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 1/2014 è sostituito dal seguente:

"4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022 ed euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.".

 

     Art. 2. Clausola d'invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di aggiornamento del finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, per il periodo di transizione 2021/2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegato

(Omissis)