§ 4.6.74 - L.R. 12 marzo 2021, n. 6.
Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:12/03/2021
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5)
Art. 7.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 8.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.6.74 - L.R. 12 marzo 2021, n. 6.

Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(B.U. 18 marzo 2021, n. 11 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) sono aggiunti i seguenti: "6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) sono aggiunti i seguenti: "6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) sono aggiunti i seguenti: "6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono aggiunti i seguenti: "6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 5 e 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono aggiunti i seguenti: "6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante) sono aggiunti i seguenti: "3 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio.

3 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi.".

 

     Art. 7. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 8. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.