§ 3.14.35 - L.R. 23 giugno 2021, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione delle giornate in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.14 sport
Data:23/06/2021
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2020)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 23/2020)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 23/2020)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 23/2020)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2020)
Art. 6.  (Giornata in memoria del "Grande Torino")
Art. 7.  (Giornata del "Quadrilatero piemontese")
Art. 8.  (Giornata in memoria delle "Vittime dell'Heysel")
Art. 9.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.14.35 - L.R. 23 giugno 2021, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione delle giornate in memoria del Grande Torino, del Quadrilatero piemontese e delle Vittime dell'Heysel

(B.U. 23 giugno 2021, n. 25 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) dopo le parole "per il miglioramento dell'efficienza fisica" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)," e dopo le parole "un servizio al pubblico" sono inserite le seguenti "in forma gratuita o".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 23/2020)

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 23/2020 dopo la parola "realizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 23/2020)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 23/2020 è abrogato.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 23/2020)

1. L'articolo 15 della legge regionale 23/2020 è sostituito dal seguente: "Art. 15. (Strumenti attuativi degli interventi).

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte S.p.a., con Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti pubblici, tese a promuovere finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovono attività sportive o che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 118/2011 .

3. La Giunta regionale può, altresì, promuovere la costituzione di un fondo di rotazione presso Finpiemonte S.p.a. per la concessione di finanziamenti e di garanzie fideiussorie, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo 118/2011 in materia di vincoli di indebitamento.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2020)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/2020 dopo le parole "valore storico" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

 

     Art. 6. (Giornata in memoria del "Grande Torino")

1. La Regione, al fine di preservare la memoria storica e di rendere omaggio al valore etico-sportivo, istituisce la giornata in memoria del "Grande Torino" nella data simbolo del 4 maggio di ogni anno.

2. La giornata si propone di ispirare le giovani generazioni ad un modello di vita e di sport rimasto senza uguali e di mantenere vivo nella memoria collettiva l'esempio di una squadra che, grazie alle sue vittorie, ha rappresentato uno dei simboli della rinascita italiana.

 

     Art. 7. (Giornata del "Quadrilatero piemontese")

1. La Regione, nella data del 2 ottobre di ogni anno, istituisce la giornata dedicata al "Quadrilatero piemontese", al fine di preservarne la memoria storica, di diffonderne la conoscenza e di rendere omaggio al valore etico-sportivo.

 

     Art. 8. (Giornata in memoria delle "Vittime dell'Heysel")

1. La Regione, al fine di rendere omaggio alle vittime dello stadio Heysel, istituisce la giornata in memoria delle "Vittime dell'Heysel" nella data del 29 maggio di ogni anno.

2. La giornata si propone di istituzionalizzare il ricordo della tragedia dell'Heysel con l'intento di promuovere i più alti valori dello sport e contrastare ogni forma di violenza nelle competizioni sportive.

 

     Art. 9. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.