Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 19/05/2021 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e principi) |
Art. 2. (Destinatari) |
Art. 3. (Convenzioni) |
Art. 4. (Sostegno economico) |
Art. 5. (Copertura assicurativa) |
Art. 6. (Campagne informative) |
Art. 7. (Attività di rilevazione sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane) |
Art. 8. (Clausola valutativa) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
§ 3.3.129 - L.R. 19 maggio 2021, n. 10.
Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.
(B.U. 20 maggio 2021, n. 20 - S.O. n. 3)
Art. 1. (Finalità e principi)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto della Regione , nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, promuove l'assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II del codice penale .
2. La presente legge si propone di:
a) sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione tra la Regione e gli enti del terzo settore, di cui al
b) erogare ai soggetti di cui al comma 1, che si trovano in condizioni economiche disagiate, contributi a titolo di sostegno economico di cui all'articolo 4.
Art. 2. (Destinatari)
1. La presente legge si applica ai soggetti passivi di delitti di cui all'articolo 1, comma 1, in presenza dei seguenti requisiti concorrenti:
a) residenza anagrafica da almeno dieci anni nel territorio della Regione;
b) età pari o superiore a settant'anni;
c) presenza di condizioni economiche disagiate, stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 3. (Convenzioni)
1. La Regione, d'intesa con le amministrazioni locali, stipula specifiche convenzioni con gli gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
2. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, gli enti provvedono a:
a) predisporre servizi informativi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 2, in ordine ai reati di cui possono essere vittima;
b) assistere le vittime nella fase di denuncia presso le autorità competenti;
c) fornire assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche, nonché accompagnamento per eventuali visite mediche;
d) prevedere, qualora si renda necessaria, la presenza di volontari a domicilio per aiutare e sostenere la vittima a riprendere il normale corso della vita;
e) erogare servizi di sostegno psicologico professionale, sia telefonico che diretto;
f) prevedere prestazioni di primo intervento in ordine ai danneggiamenti materiali subiti.
3. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è approvato con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Sostegno economico)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, l'assicuratore eroga contributi a titolo di sostegno economico tramite apposito contratto assicurativo di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i criteri di concessione del sostegno economico.
Art. 5. (Copertura assicurativa)
1. La Regione ha il ruolo di stazione appaltante del servizio assicurativo rivolto ai soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto degli articoli 1890 e 1891 del codice civile .
2. Per la copertura dei rischi, degli oneri e delle spese, per tali intendendosi anche quelle legali e peritali, derivanti ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere mediante la stipula di apposito contratto assicurativo, nel rispetto dei principi generali del
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, esplicita i contenuti di massima del bando di gara e le modalità di approvazione e finanziamento delle richieste di ristoro, scaturite dalla polizza assicurativa contratta a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti di spesa di quanto stabilito dall'articolo 9.
Art. 6. (Campagne informative)
1. La Regione promuove apposite campagne informative finalizzate a far conoscere i servizi erogati sulla base della presente legge.
Art. 7. (Attività di rilevazione sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità, avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche.
Art. 8. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;
b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico;
c) gli esiti delle attività di rilevazione svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti;
d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;
e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 9. (Norma finanziaria)
1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.03 (Interventi per gli anziani), titolo 1 (Spese correnti), con la conseguente istituzione di appositi capitoli e pari riduzione delle disponibilità per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 197746, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.