§ 1.14.13 - R.R. 21 ottobre 2020, n. 4.
Modifiche al R.R. n. 12/2002. Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:21/10/2020
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Sostituzioni ed integrazioni dell'art. 5 del R.R. n. 12/2002.
Art. 2.  Modifiche dell'art. 6 del R.R. n. 12/2002.
Art. 3.  Introduzione dell'art. 11 del R.R. n. 12/2002.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.14.13 - R.R. 21 ottobre 2020, n. 4. [1]

Modifiche al R.R. n. 12/2002. Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e per le connesse procedure amministrative". Approvazione definitiva).

(B.U. 22 ottobre 2020, n. 73)

 

Art. 1. Sostituzioni ed integrazioni dell'art. 5 del R.R. n. 12/2002.

1. All'art. 5, comma 1, la lettera d) è così sostituita:

"d) valuta la consistenza del patrimonio iniziale che deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000,00 euro per le Associazioni e a 30.000,00 euro per le Fondazioni. Qualora tale patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;".

2. Alla lettera f) del medesimo art. 5 dopo le parole "quindici giorni." sono aggiunte le seguenti parole: "La Conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Direttore responsabile della struttura organizzativa competente per materia di persone giuridiche. Vi partecipano tramite propri dirigenti o funzionari:

I. il Dipartimento regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell'attività dell'istituzione; II. Il Dipartimento regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l'espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti; III. la struttura organizzativa regionale competente in materia di consulenza giuridica".

 

     Art. 2. Modifiche dell'art. 6 del R.R. n. 12/2002.

1. All'art. 6, comma 1, il numero "120" è sostituito dal numero "90".

 

     Art. 3. Introduzione dell'art. 11 del R.R. n. 12/2002.

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente art. 11:

Art. 11 Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.

1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni, si sensi dell'art. 25 del Codice civile, sono esercitati dalla Giunta regionale alla quale spetta in particolare:

a) provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;

b) annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) disporre lo scioglimento dell'Amministrazione e la nomina di un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;

d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

2. Le funzioni di controllo e vigilanza sono svolte secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Vedi l'Errata-Corrige di cui al R.R. 25 novembre 2020, n. 5.