§ 2.2.153 - L.R. 24 giugno 2021, n. 10.
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:24/06/2021
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità e istituzione)
Art. 2.  (Beneficiari degli interventi)
Art. 3.  (Funzioni)
Art. 4.  (Attribuzione delle funzioni al Difensore regionale)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 18/2010)
Art. 6.  (Clausola valutativa)
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 8.  (Modifiche alla l.r. 6/2009)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 18/2010)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 22/2018)


§ 2.2.153 - L.R. 24 giugno 2021, n. 10.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

(B.U. 25 giugno 2021, n. 25 suppl.)

 

TITOLO I

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

 

Art. 1. (Finalità e istituzione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lett. o), dello Statuto d'autonomia, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

     Art. 2. (Beneficiari degli interventi)

1. Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge 104/1992.

 

     Art. 3. (Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;

b) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;

d) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;

f) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

g) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;

h) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità, riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni;

i) può promuovere eventi formativi e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

j) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 18/2009;

k) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente Titolo;

l) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti, delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

m) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), il Consiglio per le pari opportunità e la Consigliera o il Consigliere di parità, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

4. Per lo svolgimento delle attività di tutela necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e per i motivi di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lett. aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il Garante e il personale della relativa struttura di supporto possono trattare dati personali anche riconducibili alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La diffusione dei dati personali è ammessa per finalità statistiche esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003, sono individuate le operazioni eseguibili sulle diverse categorie di dati e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, nonché precisate.

5. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

 

     Art. 4. (Attribuzione delle funzioni al Difensore regionale) [1]

1. Ai sensi dell' articolo 61, comma 2, lett. c), dello Statuto d'autonomia, le funzioni di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità previste dal presente Titolo sono attribuite al Difensore regionale.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 18/2010) [2]

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) è così modificato:

a) nell'alinea, dopo le parole 'dei consumatori e degli utenti,' sono aggiunte le seguenti: 'delle persone con disabilità,';

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

'b-bis) esercita le funzioni previste dalla legge regionale recante 'Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018';'.

 

     Art. 6. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione del presente Titolo e ne valuta gli esiti per la tutela delle persone con disabilità. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;

b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;

c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;

d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL).

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In ogni caso, il dirigente preposto all'Ufficio comunica secondo le ordinarie tempistiche stabilite annualmente gli stanziamenti necessari in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e, se necessario, sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. La determinazione può essere disposta direttamente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza.

3. Con la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. La relazione è prodotta in tempo utile per l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza.

4. Alle spese per le attività del Garante istituito ai sensi del presente Titolo, previste in euro 20.000,00 annui, si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

 

TITOLO II

Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

 

     Art. 8. (Modifiche alla l.r. 6/2009)

1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

2 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.';

b) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 18/2010)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

'3 bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.';

b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 è abrogata;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

'3-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

3-ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.'.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 22/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.' ;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

'3 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.'.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 8 agosto 2022, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 8 agosto 2022, n. 18.