Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 31/12/2020 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 95.2.327 - D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. [1]
Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(G.U. 31 dicembre 2020, n. 323)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure correttive alla
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1, comma 8, della
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della
«8. All'articolo 2 del
1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";
3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della