§ 42.2.264 - D.P.R. 15 ottobre 2020, n. 186.
Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:15/10/2020
Numero:186


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Coordinamento dell'attività di meteorologia e climatologia
Art. 3.  Rapporti con le Forze armate
Art. 4.  Titolarità dei prodotti meteo-climatici
Art. 5.  Attività di ricognizione
Art. 6.  Criteri organizzativi
Art. 7.  Il Comitato tecnico-scientifico
Art. 8.  Organismo indipendente di valutazione
Art. 9.  Comitato dei garanti
Art. 10.  Struttura organizzativa
Art. 11.  Personale
Art. 12.  Sistemi di reclutamento
Art. 13.  Incarichi dirigenziali
Art. 14.  Convenzioni
Art. 15.  Norma di salvaguardia
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali


§ 42.2.264 - D.P.R. 15 ottobre 2020, n. 186.

Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.

(G.U. 20 gennaio 2021, n. 15)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, il comma 558;

     Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto l'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

     Dato atto della ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia e della preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 maggio 2019;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 24 settembre 2020, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 luglio e del 24 ottobre 2019;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito «Agenzia», per svolgere in modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati dalla legge, le misure di coordinamento della gestione delle attività in materia di meteorologia e climatologia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, anche attraverso la definizione da parte dell'Agenzia di standard di qualità uniformi ottimali per le reti osservative.

 

     Art. 2. Coordinamento dell'attività di meteorologia e climatologia

     1. L'Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonchè per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

     2. L'Agenzia, per le attività di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalità di finanziamento, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonchè con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Tali enti, di seguito «enti meteo», sono individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al presente regolamento.

     3. Ulteriori enti meteo rispetto a quelli di cui all'Allegato 1 possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito «Comitato di indirizzo», con provvedimento del direttore. Gli enti meteo così individuati dall'Agenzia devono possedere i requisiti previsti dal comma 2, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività di interesse pubblico di erogazione di prodotti o servizi di climatologia e meteorologia, senza fine di lucro.

     4. Nell'ambito delle attività di coordinamento di cui all'articolo 14 l'Agenzia:

     a) svolge in maniera unitaria i compiti di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, così assolvendo alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico;

     b) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza, di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale;

     c) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonchè quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF) e dalle organizzazioni e programmi internazionali di telerilevamento attraverso satelliti meteorologici (EUMETSAT, ESA, Copernicus);

     d) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;

     e) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2, le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonchè l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.

 

     Art. 3. Rapporti con le Forze armate

     1. Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche condivise, senza soluzione di continuità, in modo sicuro e tempestivo. Per gli aspetti riguardanti le attività di coordinamento degli enti meteo, l'Agenzia stipula con le Forze armate apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, non oltre il termine di 12 mesi dalla nomina del direttore dell'Agenzia.

 

     Art. 4. Titolarità dei prodotti meteo-climatici

     1. L'Agenzia è titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.

     2. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nel diffondere a livello locale le previsioni, riportano l'emblema dell'Agenzia, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite da questa al fine di consentire una completa informazione al pubblico. L'Agenzia, a questo riguardo, adotta appositi atti per definire la propria strategia di divulgazione e comunicazione.

 

     Art. 5. Attività di ricognizione

     1. In relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se già dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, per regolare le attività di collaborazione.

     2. La ricognizione di cui al comma 1 è aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.

 

     Art. 6. Criteri organizzativi

     1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri:

     a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;

     b) semplificazione e flessibilità organizzative;

     c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e alle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

     d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

     e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione, ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;

     f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;

     g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.

     2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 7. Il Comitato tecnico-scientifico

     1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

     2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato di indirizzo, scelti tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.

     3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia, per il quale si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

     4. Il direttore è responsabile della realizzazione del sito internet istituzionale dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

     Art. 8. Organismo indipendente di valutazione

     1. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 9. Comitato dei garanti

     1. L'Agenzia si avvale di un proprio comitato dei garanti, o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.

 

     Art. 10. Struttura organizzativa

     1. L'Agenzia si articola in quattro aree, ognuna corrispondente a una struttura di livello dirigenziale non generale così individuate:

     a) attività operative;

     b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     c) ricerca e sviluppo;

     d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.

     3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è incardinato nell'area competente per il personale.

 

     Art. 11. Personale

     1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel limite massimo di cinquantadue unità complessive, di cui quattro dirigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonchè per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.

     3. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

     Art. 12. Sistemi di reclutamento

     1. Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.

 

     Art. 13. Incarichi dirigenziali

     1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare, nei limiti della dotazione organica.

 

     Art. 14. Convenzioni

     1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema a carattere volontario con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le modalità, anche di finanziamento, per la produzione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.

     2. Con apposito provvedimento, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato di indirizzo, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle scelte operative, in un'ottica di complementarietà. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori e i rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono prevedere anche l'istituzione di specifiche Commissioni permanenti, la cui partecipazione avviene a titolo gratuito, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:

     a) realizzazione di prodotti e servizi;

     b) comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;

     c) ricerca e sviluppo;

     d) partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;

     e) formazione e aggiornamento continuo del personale;

     f) fornitura di servizi di supporto.

     3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico.

     4. L'Agenzia può inoltre sviluppare servizi, collaborazioni e progetti in partenariato con soggetti pubblici e privati, purchè non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.

     5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello per le convenzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Norma di salvaguardia

     1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie e finali

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia assicurano la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2408

 

     Allegato 1

 

     (articolo 2, comma 2)

 

     ELENCO ENTI METEO

 

     Ministero della Difesa e Forze Armate;

     Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Consiglio Nazionale delle Ricerche;

     ISPRA, Roma;

     Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

     Regione Piemonte;

     ARPA Regione Piemonte;

     Regione Puglia;

     ARPA Regione Liguria (ARPAL);

     Regione Molise;

     ARPA Regione Sardegna - (ARPAS);

     Regione Toscana;

     Consorzio LAMMA Regione Toscana;

     ARPA Regione Emilia-Romagna (ARPAE);

     Regione Umbria;

     Regione Basilicata

     Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA - Ente subregionale) - Regione Basilicata;

     Regione Sicilia;

     ARPA Regione Calabria (ARPACAL);

     ARPA - Regione Friuli-Venezia Giulia (ARPA FVG);

     Provincia Autonoma Trento (PAT);

     Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB);

     ARPA Regione Veneto (ARPAV);

     Regione Abruzzo;

     Università degli studi dell'Aquila - CETEMPS (a supporto Regione Abruzzo);

     Regione Campania;

     Regione Marche;

     ASSAM - Regione Marche 13;

     Regione Autonoma Valle d'Aosta;

     Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio;

     Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio;

     ARPA Regione Lombardia;

     Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce);

     Fondazione CIMA.