§ 18.5.214 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 14.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:02/02/2021
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Art. 3.  Sanzioni amministrative
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 18.5.214 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 14.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

(G.U. 22 febbraio 2021, n. 44)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 24, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938;

     Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in particolare l'articolo 41;

     Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

     Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

     Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

     Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010;

     Vista la raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione del 2 febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

     Vista la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data 3 dicembre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

     1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il servizio di cui al comma 1 è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938".»;

     b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

     «2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarietà" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.»;

     c) all'articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

     1. Al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed è fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»;

     b) all'articolo 8:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonchè, con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.»;

     3) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     «2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonchè definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938.

     2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarietà degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti.

     2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.

     2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.»;

     4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinchè, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.»;

     5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938.»;

     c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

     «f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».

 

     Art. 3. Sanzioni amministrative

     1. I soggetti che svolgono attività di impresa di gas naturale, di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli obblighi di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

     2. I soggetti di cui al comma 1 che, ricevute le richieste di informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 7, del regolamento (UE) 2017/1938, non trasmettono entro il termine indicato nella richiesta le informazioni o non adempiono all'obbligo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro.

     3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.