Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.5 oli minerali idrocarburi e gas |
Data: | 02/02/2021 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 |
Art. 3. Sanzioni amministrative |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 18.5.214 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 14.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
(G.U. 22 febbraio 2021, n. 44)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto il
Vista la raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione del 2 febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il servizio di cui al comma 1 è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarietà" ai sensi del
c) all'articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà, come previsto dall'articolo 13 del
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al
a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed è fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»;
b) all'articolo 8:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell'articolo 7 del
3) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonchè definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarietà degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 8, del
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinchè, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938.»;
c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del
Art. 3. Sanzioni amministrative
1. I soggetti che svolgono attività di impresa di gas naturale, di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del
2. I soggetti di cui al comma 1 che, ricevute le richieste di informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 7, del
3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo le disposizioni della
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.