Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 10/03/2021 |
Numero: | 21755 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al regolamento adottato con Delibera 15 febbraio 2018, n. 20307 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 15.3.230 - Delibera 10 marzo 2021, n. 21755.
Modifiche del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.
(G.U. 23 marzo 2021, n. 71)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la
Visto il
Visti in particolare gli articoli 6, comma 2, lettera b-bis), numeri 2 e 8, 25-ter, comma 2 e 31, comma 6, lettera l), del TUF;
Visto il
Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
Vista la
Visto il regolamento della Consob adottato con
Vista, in particolare, la
Visti gli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (AESFEM/2015/1886) (di seguito, «Orientamenti ESMA»);
Vista la
Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;
Considerato che è opportuno procedere a una modifica della disciplina in materia di conoscenza e competenza del personale degli intermediari contenuta nel Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, volta a valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dagli Orientamenti ESMA, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori;
Considerato che è, altresì, opportuno mantenere nel testo regolamentare la determinazione del periodo minimo di esperienza richiesto parametrato alla tipologia di attività prestata (consulenza o fornitura di informazioni) e alla qualifica detenuta;
Considerato che è opportuno coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale richiamando, in tutto o in parte, il Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari;
Considerati i vincoli riguardanti la disciplina in tema di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi discendenti dalla pertinente normativa europea, dal CAP e dal TUF;
Considerato che è opportuno prevedere una disciplina transitoria funzionale a salvaguardare l'operatività dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente delibera operano nel rispetto della previgente regolamentazione;
Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Intermediari, pubblicato in data 23 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b-bis), numeri 2) e 8), del TUF;
Sentita l'IVASS, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2-bis, del TUF;
Delibera:
Art. 1. Modifiche al regolamento adottato con
1. Nel Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:
A. l'art. 78 rubricato «Conoscenze e competenze» è sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Requisiti di conoscenza e competenza del personale). - 1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'art. 1, comma 5-septies.2, del Testo unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.
2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:
a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'art. 31 del Testo unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno nove mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno nove mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno nove mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno nove mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno quindici mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno un anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno due anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.
L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.
3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.
4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:
a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dal 1° novembre 2007;
b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra il 1° novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.
5. Gli intermediari sono tenuti a:
a) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;
b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;
c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;
d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;
e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonchè alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886;
f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.»;
B. gli articoli 79, 80, 81 e 82 sono abrogati;
2. nella Parte III, del Libro V, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:
A. all'art. 107, comma 1, le parole «, 78, 79, 81 e 82» sono sostituite dalle parole «e 78»;
B. all'art. 109, comma 2, dopo la parola «78», le parole «, 79, 81, 82» sono eliminate;
3. nel Titolo VI, della Parte II, del Libro IX, del Regolamento Intermediari, come modificato dalla
A. al comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.»;
B. al comma 2, le parole «indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III» sono sostituite dalle parole «individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886»;
4. nella Parte III, del Libro XI, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:
A. all'art. 146, comma 2, lettera h), le parole «81, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole «78, comma 5, lettera b)»;
B. all'art. 154, comma 2, le parole «81, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole «78, comma 5, lettera b)»;
5. nella Parte IV, del Libro XI, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:
A. all'art. 156, comma 1, le parole «dagli articoli da 78 a 82» sono sostituite dalle parole «dall'art. 78»; le parole «mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza» sono sostituite dalle parole «secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano»;
B. all'art. 159, il comma 8 è abrogato;
6. nel Titolo I, della Parte V, del Libro XI, del Regolamento Intermediari, all'art. 164 sono apportate le seguenti modifiche:
A. il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
«1. I consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.»;
B. il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
«2. A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.»;
C. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
«2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:
a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonchè per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;
c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).
Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonchè della loro cessazione.
2-ter. Prima della ripresa dell'attività nei casi di cui al comma 2-bis, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a trenta ore. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.»;
D. il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto, in conformità con quanto previsto dai commi precedenti.»;
E. il comma 4 è abrogato;
F. dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
«4-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.»;
G. al comma 5, le parole «periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione» sono sostituite dalle parole «, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-bis»;
H. il comma 6 è abrogato.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le modifiche all'art. 78, comma 2, del regolamento di attuazione del
2. Gli obblighi di conservazione della documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'aggiornamento professionale previsti dall'art. 164, comma 4-bis, del regolamento di attuazione del
3. I consulenti finanziari autonomi comunicano - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera la sussistenza di cause di sospensione ai sensi dell'art. 164, comma 2-bis, del regolamento di attuazione del
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 31 marzo 2021.