Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 04/02/2021 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”. |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 2.2.77 - L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".
(B.U. 5 febbraio 2021, n. 17)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 7 dell’articolo 3 della
“7. I componenti sono rieleggibili per una sola volta, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.
2. Il comma 10 dell’articolo 3 della
“10. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i componenti in carica nella prima seduta del Comitato.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della
“e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane;”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.