§ 1.2.21 - L.R. 25 gennaio 2021, n. 1.
Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:25/01/2021
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
Art. 3.  Ulteriori modifiche all’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
Art. 4.  Ulteriori modifiche all’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
Art. 5.  Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
Art. 6.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 7.  Decorrenza di effetti.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 1.2.21 - L.R. 25 gennaio 2021, n. 1.

Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"

(B.U. 26 gennaio 2021, n. 11)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è così sostituito:

“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte assegnata con le seguenti modalità:

1) ai gruppi composti da uno e da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53;

2) ai gruppi composti da almeno tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre.”.

2. La Tabella 4 di cui all’allegato B è sostituita con la seguente:

 

Tabella 4 (articolo 47)

Dotazione organica delle unità di supporto dei gruppi consiliari

 

numero consiglieri componenti il gruppo

Responsabile (art. 51, comma 1)

D1

C1

B1

totali

 da 1 a 2

1

 

1

 

2

 da 3

1

 

1

1

3

 da 4 a 5

1

2

2

1

6

 da 6 a 7

1

3

4

1

9

 da 8 a 10

1

4

4

1

10

 da 11 a 14

2

6

4

1

13

 da 15 a 20

2

6

6

3

17

 oltre 20

2

7

7

3

19

 

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è così sostituito:

“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al 60 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale ed i primi tre consiglieri.”.

2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente:

“8 ter. Fermi restando i limiti di spesa determinati ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 e del comma 2 del presente articolo, nonché i vincoli di legge, il gruppo consiliare può rimettere nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento dei propri rapporti di lavoro di cui al presente articolo, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non spese.”.

3. Dopo il comma 8 ter dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 come introdotto dal comma 2 del presente articolo è inserito il seguente:

“8 quater. Il costo del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari per il periodo di assenza per congedo di maternità e congedo di paternità come definiti dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” non è conteggiato nei limiti di spesa determinati ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 e del comma 2 del presente articolo, fermi restando i limiti di spesa in materia di personale stabiliti dalla legge.”.

 

     Art. 3. Ulteriori modifiche all’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

1. Al comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, dopo le parole: “ai restanti gruppi” sono aggiunte le seguenti: “la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e” e le parole: “consiglieri componenti la Giunta” sono sostituite con le parole: “primi tre consiglieri”.

 

     Art. 4. Ulteriori modifiche all’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

“Autonomia del Consiglio regionale”.

1. Al comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è aggiunto in fine, il seguente periodo:

“Fatto salvo il limite di spesa per il personale a tempo determinato vigente per il Consiglio regionale, il limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui al presente comma è adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 per i responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo determinato.”.

2. La previsione di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, come inserito dal comma 1 del presente articolo, opera per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente:

“4 ter. Per i gruppi consiliari composti da 4 e da 5 consiglieri il trattamento economico di cui al comma 4 dell’articolo 53 del responsabile del gruppo consiliare individuato fra personale proveniente da ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, può essere ridefinito, su richiesta del Presidente del gruppo e con corrispondente riduzione dell’orario di lavoro, nella sola misura necessaria, e comunque non inferiore all’80 per cento, a consentire il pieno utilizzo della quota di risorse di spesa di personale assegnata per il personale a tempo determinato e ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell’allegato B.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 4 ter dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non si applicano ai rapporti di lavoro del responsabile di gruppo consiliare il cui contratto risulta già sottoscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. Decorrenza di effetti.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, della presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3 dell’articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all’uopo dall’Ufficio di presidenza, fermo restando l’ammontare della spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.