§ 1.1.133 - L.R. 4 novembre 2020, n. 10.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:04/11/2020
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modificazioni all'articolo 13 della L.R. 28/2012.
Art. 2.  Integrazione della L.R. 28/2012.
Art. 3.  Decorrenza dell'efficacia.


§ 1.1.133 - L.R. 4 novembre 2020, n. 10.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

(B.U. 11 novembre 2020, n. 85)

 

Art. 1. Modificazioni all'articolo 13 della L.R. 28/2012.

1. La rubrica dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), è sostituita dalla seguente: "Spese di esercizio del mandato".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 28/2012, è abrogato.

 

     Art. 2. Integrazione della L.R. 28/2012.

1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 28/2012, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza)

1. Sulla indennità di carica è applicata una trattenuta in misura fissa per ogni assenza ingiustificata alle sedute dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno all'Assemblea legislativa.

2. L'importo della trattenuta di cui al comma 1 e le cause di assenza giustificata sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.".

 

     Art. 3. Decorrenza dell'efficacia.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore delle norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis della L.R. 28/2012, come inserito dalla presente legge e da tale data non trovano più applicazione le disposizioni contenute in deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dettate sulla base del comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 28/2012.