§ 5.5.120 - L.R. 3 febbraio 2021, n. 4.
Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla l.r. 3/1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:03/02/2021
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994


§ 5.5.120 - L.R. 3 febbraio 2021, n. 4.

Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla l.r. 3/1994.

(B.U. 5 febbraio 2021, n. 6)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Considerato quanto segue:

1. La vigilanza venatoria è affidata dall’articolo 27 della l. 157/1992 ad una serie di soggetti, tra i quali sono comprese “le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;

2. A livello regionale la vigilanza volontaria è disciplinata dall’articolo 51 della l.r. 3/1994, in conformità alla l. 157/1992; in esso, con una recente novella normativa è stato inserito, per mero errore materiale, il termine “convenzionate” dopo le parole: “guardie venatorie volontarie”;

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di istruttoria della legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), ha osservato il contrasto della modifica introdotta all’articolo 51, comma 1, lettera f), con quanto disposto dall’articolo 27 della l. 157/1992, ritenendo che la stipula di convenzioni non possa rappresentare un elemento vincolante e limitante circa la possibilità di esercitare il servizio di vigilanza venatoria;

4. Verificato l’errore materiale e al fine di superare la possibile illegittimità costituzionale segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si rende necessario intervenire nuovamente in materia di vigilanza volontaria e modificare l’articolo 51, comma 1, lettera f), della l.r. 3/1994 per eliminare la parola “convenzionate”;

Approva la presente legge:

 

Art. 1. Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), la parola: “convenzionate” è soppressa.