Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 23/12/2020 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio provvisorio. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 13/2020. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 6.1.311 - L.R. 23 dicembre 2020, n. 31.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 24 dicembre 2020, n. 52 - S.O. n. 4)
Art. 1. Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto della Regione e dell'articolo 43 del
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al
3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese per investimenti collegati all'Accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del
4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al
Art. 2. Modifiche alla
1. A decorrere dal periodo di imposta 2021 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è soppressa.
2. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della
3. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte in vigenza delle norme di cui al comma 2.
Art. 3. Modifiche all'articolo 68 della
1. All'articolo 68, comma 1, della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Gli articoli 1 e 3 sono dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. L'articolo 2 entra in vigore dal 1° gennaio 2021.